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Le norme canoniche per le celebrazioni dei santi nelle parrocchie

Nel dibattito che si sta svolgendo da tempo, in paese come su internet, attorno al comitato feste, la cui attuale formazione è già in carica da un biennio, sarebbe bene richiamare le norme canoniche che dovrebbero essere rispettate da tutti coloro che intendono onorare la memoria dei santi. 

Nella nostra arcidiocesi la legge di riferimento sulla formazione, sulle caratteristiche e sulle attività del comitato feste è il decreto dell'arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Edoardo Menichelli, l'11 maggio 2001, che è stato confermato ed integrato dal Sinodo Diocesano e inserito nel Direttorio Pastorale Diocesano, promulgato dall'Arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, l'11 maggio 2008.

Una lettura utile per tutti, così da comprendere quanto a Miglianico - da sempre, ma maggiormente negli ultimi anni - i comitati feste siano assolutamente fuori dalla "legalità canonica" e quindi non possano essere neppure denominati così.

 

Nel decreto sono i capitoli 4 e 5 che fissano le norme fondamentali da rispettare. I grassetti e i sottolineati sono miei, per fissare alcuni principi particolarmente ignorati nella nostra comunità.

 

cap. 4. Orientamenti pastorali e Norme

 

a. Il parroco è il responsabile dell'organizzazione delle feste. A lui faranno riferimento anche i rettori di Chiese che sono nell'ambito della parrocchia.

 

b. Il parroco sarà coadiuvato dal consiglio pastorale e dal consiglio per gli affari economici.

 

c. Dei comitati delle feste, nei quali si raccomanda la presenza del parroco, possono far parte anche persone che non siano nei suddetti organismi, ma che vivano una vita di fede.

 

d. Una volta costituito si invii in curia l'elenco dei componenti del comitato, con le date della festa. La curia provvederà a rinviare al parroco il nulla osta, previo versamento di un contributo di £.70.000. Viene abolito il precedente contributo per le processioni.

 

e. I comitati devono essere rinnovati possibilmente ogni anno, evitando la confusione tra comitato feste, pro-loco e altre associazioni, facendo attenzione ad eventuali monopolizzazioni da parte di gruppi o persone.

 

f. Il comitato devolverà alla Parrocchia una somma destinata al culto nella misura minima del 10% delle offerte raccolte e, al termine della festa, presenterà il consuntivo delle entrate e delle uscite.

 

g. Nelle feste si evitino gli sprechi nello sfarzo delle luci, nella grandiosità dei fuochi, nella non sempre edificante presenza di personaggi per i quali vengono impiegate notevoli somme di denaro. Si tengano piuttosto presenti le necessità dei poveri e i bisogni del culto, dato che le feste religiose costituiscono un momento di più intensa e vigorosa crescita di fede ed esigono l'esercizio della carità nella condivisione con i poveri. Si invita pertanto il comitato a promuovere gesti concreti di carità verso i più bisognosi.

 

h. Si armonizzi il programma religioso con quello civile, in modo che i loro messaggi non siano contraddittori. E' assolutamente vietato svolgere manifestazioni esteriori in concomitanza con i momenti liturgici.

 

i. Si raccomanda, nella composizione grafica dei manifesti, di evitare ogni squilibrio tra il programma civile e quello religioso, in particolare quello piuttosto comune di mettere in evidenza con caratteri cubitali il nome dei cantanti o dello spettacolo musicale, a discapito del nome del santo e degli incontri ecclesiali. Quando la festa della B. Vergine o di un Santo viene celebrata di domenica, si osservino le norme liturgiche contenute nelle "Norme universali sull'anno liturgico e il calendario" (21 marzo 1969), tenendo particolarmente presente quanto segue:

- Non si possono celebrare feste di santi nelle domeniche in cui si celebrano i misteri principali della salvezza: Pasqua, Ascensione, Pentecoste, SS.ma Trinità, Corpo e Sangue di Cristo, e neppure nelle Domeniche di Avvento e di Quaresima.

- Nelle domeniche del tempo ordinario, se si celebrala festa di un santo, per il bene pastorale dei fedeli, quando essi partecipano si può dire la messa del Santo (norme 58).

 

 

cap. 5. Si proibisce in modo assoluto di

a. depositare le offerte residue delle feste in libretti o conti intestati a terze persone; siano depositate su libretti o conti intestati al Parroco pro-tempore o direttamente alla Parrocchia.

 

b. fare la licitazione per portare in processione la statua;

 

c. attaccare monete alla statua;

 

d. fermare le statue per assistere ai fuochi pirotecnici.

 

La trasgressione di queste norme porterà alla proibizione della celebrazione della festa nell'anno successivo.

 

e. Le statue dei Santi siano collocate in modo da non distrarre i fedeli dalla partecipazione alle celebrazioni liturgiche.

 

f. La statua del Santo celebrato si ponga in rilievo solo nel tempo della preparazione e della celebrazione della festa.

 

g. Non siano esposte contemporaneamente alla venerazione due o più statue della Madonna o dello stesso Santo.

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